Art. 3.
(Modifiche al codice di procedura penale e al codice civile).

      1. All'articolo 266, comma 1, lettera f), del codice di procedura penale, dopo la parola: «minaccia,» sono inserite le seguenti: «atti persecutori,».

      2. Dopo l'articolo 282-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «Art. 282-ter. - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di man

 

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tenere una distanza determinata da tali luoghi o dalla persona offesa.
      2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una distanza determinata da tali luoghi ovvero da tali persone.
      3. Il giudice può, inoltre, prescrivere all'imputato di non comunicare con le predette persone col mezzo del telefono, della posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione.
      4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.
      5. I provvedimenti di cui al presente articolo e all'articolo 282-bis sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni; essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio».

      3. All'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis».
      4. All'articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;

          b) le parole: «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «vi siano minorenni»;

          c) le parole: «quando le esigenze del minore» sono sostituite dalle seguenti: «quando le esigenze di tutela delle persone»;

          d) le parole: «l'abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti:

 

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«l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova».

      5. All'articolo 498, comma 4-ter, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;

          b) dopo le parole: «l'esame del minore vittima del reato» sono inserite le seguenti: «ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato».

      6. All'articolo 342-ter, terzo comma, del codice civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».