1. All'articolo 266, comma 1, lettera f), del codice di procedura penale, dopo la parola: «minaccia,» sono inserite le seguenti: «atti persecutori,».
2. Dopo l'articolo 282-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 282-ter. - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di man
3. All'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis».
4. All'articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;
b) le parole: «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «vi siano minorenni»;
c) le parole: «quando le esigenze del minore» sono sostituite dalle seguenti: «quando le esigenze di tutela delle persone»;
d) le parole: «l'abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti:
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5. All'articolo 498, comma 4-ter, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;
b) dopo le parole: «l'esame del minore vittima del reato» sono inserite le seguenti: «ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato».
6. All'articolo 342-ter, terzo comma, del codice civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».